1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
a) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia del sequestro è altresì sospeso sino al decreto che, all'esito delle opposizioni, dichiara esecutivo lo stato passivo»;
b) al nono comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo sono sospesi gli effetti del sequestro e della confisca se gli stessi beni vengono successivamente sottoposti a sequestro in un procedimento penale e tali effetti si estinguono ove venga disposta la confisca dei medesimi beni in sede penale».